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WEALTH PLANNING | La donazione come pianificazione patrimoniale

25 maggio 2021

Pianificare il trasferimento del proprio patrimonio richiede scelte consapevoli e precise.

Un quesito che di frequente ci si pone è se sia opportuno posticipare la trasmissione del patrimonio alla propria scomparsa, predisponendo un testamento particolareggiato, oppure pianificare parte della propria successione già in vita tramite atti di donazioni a favore dei propri congiunti ed in linea con i propri desideri.

Da un punto di vista sostanziale non ci sono particolari differenze: non potranno comunque essere violate le disposizioni di legge in tema di legittima sia se si ricorre ad un testamento che a donazioni.

Per legittima si intende quella quota del proprio asse ereditario che spetta di diritto ai propri familiari ed eredi individuati dal codice civile.

Sotto il profilo fiscale, invece, ricorrere alla donazione potrebbe avere dei vantaggi: alle successioni e alle donazioni si applicano le medesime imposte, ma il momento impositivo per l’applicazione di tali imposte non coincide.

Alla donazione si applicano infatti le disposizioni fiscali in vigore al momento in cui viene sottoscritto il relativo atto pubblico; alla successione, invece, quelle vigenti al momento della morte del testatore.

Nel mentre, potrebbero verificarsi variazioni sulle aliquote delle imposte, sui criteri di determinazione della base imponibile e sulla franchigia di esenzione che potrebbero rendere più vantaggioso utilizzare le vigenti disposizioni in materia fiscale ricorrendo dunque agli atti di donazione.

L’atto di donazione può inoltre rappresentare un valido strumento di pianificazione patrimoniale in quanto idoneo a soddisfare molteplici interessi.

È possibile infatti  inserire apposite clausole (c.d. “condizioni” o “oneri”) per soddisfare alcune specifiche esigenze che si intende realizzare oppure continuare a godere parzialmente del bene, pur anticipando il passaggio generazionale del bene stesso (ad esempio, realizzando una donazione con riserva di usufrutto o di abitazione).

Andiamo brevemente ad analizzare alcune delle diverse modalità di donazione contemplate dal nostro codice civile.

La donazione modale e l’obbligo di assistenza

Con l'espressione donazione “modale” si fa riferimento ad una forma particolare di donazione con la quale un soggetto dona ad un altro un bene, inserendo nell'atto una clausola in base alla quale chi riceve il bene si impegna a svolgere una determinata attività (il “modus” o onere) che vada a vantaggio dello stesso donante o di soggetti terzi.

Ad esempio, il donante può prevedere che l’immobile donato venga utilizzato come luogo di attività di volontariato o di assistenza a favore di persone bisognose.

Avremo ancora una donazione modale quando una persona anziana o in generale non autosufficiente, decida di donare la propria abitazione con l’onere di assisterlo e accudirlo in capo al donatario.

Se colui che ricevuto il bene in donazione non rispetta l’onere, il donante o i suoi eredi potranno chiedere la risoluzione per inadempimento ed ottenere la restituzione del bene donato.

La donazione con clausola di riversibilità

Il codice civile consente di poter apporre alla donazione la cd. clausola di riversibilità.

Con l'apposizione di tale clausola, il donante può stabilire che le cose donate ritornino a lui nel caso di premorienza del donatario.

Tale norma permette dunque al donante di favorire un particolare soggetto e non i suoi eredi, agevolando la volontà del donante che il bene donato (ad esempio, un immobile) possa ritornare all’originario proprietario alla prematura morte del donatario, evitando dunque che venga ereditato dagli eredi di quest’ultimo.

Sarà necessario però, nell’atto pubblico di donazione, avere l’accortezza di precisare se si intende beneficiare solo il donante e non anche i suoi discendenti, perché in caso di clausola generica la proprietà si estenderà agli eredi e non ritornerà indietro al donante se non con la morte di questi ultimi.

 

La donazione con riserva di usufrutto o riserva di abitazione

La donazione con riserva di usufrutto è quella fattispecie, prevista dal codice civile, che consente ad un soggetto di donare la proprietà di un bene ma di riservarsi l’usufrutto a favore di se stesso ma anche a vantaggio, dopo di lui, di una o più persone.

Tipica è la donazione della nuda proprietà di un bene immobile riservandosi il diritto di usufrutto sull’immobile stesso, che consente all’usufruttuario di poter conservare il diritto di godere del bene  fino a che sarà in vita, abitandolo o mettendolo a reddito.

Per quanto riguarda le spese che gravano sulla donazione con riserva di usufrutto, l'usufruttuario pagherà le imposte relative al godimento del bene e più in generale le spese di manutenzione ordinaria, mentre il nudo proprietario pagherà solo le spese di manutenzione straordinaria.

In alternativa al diritto di usufrutto, l’originario proprietario dell’immobile potrà decidere di riservarsi il solo diritto di abitazione.

Rispetto all’usufrutto tale diritto ha un contenuto più ristretto perché è limitato alla sola abitazione dell’immobile.

Dunque, il titolare del diritto di abitazione può abitare la casa limitatamente ai bisogni propri e della sua famiglia mentre il titolare dell’usufrutto può anche cedere o dare in locazione il proprio diritto a terzi.

Il diritto di abitazione, come il diritto di usufrutto è un diritto temporaneo e può essere costituito non oltre la durata della vita del titolare del diritto.

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